La sorveglianza sanitaria
Sicurezza sul lavoro: La sorveglianza sanitaria
Cosa dice la legge, come comportarsi rispetto la sorveglianza sanitaria in azienda.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la Sorveglianza Sanitaria è “… l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa…”.
La sorveglianza sanitaria nelle aziende pubbliche e private
CHI È SOTTOPOSTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori e gli equiparati , per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) è indicato un livello di rischio tale da determinarne l’obbligo o quantomeno la necessità.
Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; […]; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, …
Le tipologie di sorveglianza sanitaria; Visita medica del lavoratore:
- preventiva – intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
- periodica – periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
- cambio mansione – visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
- cessazione del rapporto di lavoro, visita medica nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) – per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
- ripresa del lavoro, visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
- su richiesta del lavoratore, visita medica qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa.
La Sorveglianza Sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.
I giudizi possono essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
SORVEGLIANZA SANITARIA e medico del lavoro
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